Come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto:
- alla scelta tra:
- rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
- imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea
- imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero
- assistenza
- pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
- sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica
- compensazione pecuniaria
- l’ammontare della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa, come definito dalla seguente tabella:
per le tratte aeree intracomunitarie
per le tratte aeree extracomunitarie
Ho sempre diritto alla compensazione pecuniaria se il mio volo viene cancellato?
No. Se il volo viene cancellato la compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui
- la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali:
- il passeggero sia stato informato della cancellazione:
- con almeno due settimane di preavviso
- nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto
- meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto
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